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mercoledì 26 dicembre 2012

RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE: COME ANALIZZARLO, CASO PER CASO, PER BONIFICARE

In Italia i siti contaminati sono rappresentati per la stragrande maggioranza da impianti industriali, in attività o dismessi, discariche e punti vendita carburanti. Quindi, in questi casi, i lavoratori e/o i residenti sono potenzialmente a rischio per esposizione (inalazione, ingestione e/o contatto dermico) ad agenti chimici pericolosi presenti nel suolo insaturo o nelle acque di falda su cui insistono tali attività.
La Banca Dati "ISS-INAIL" per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale è stata elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
L'importanza e l'utilità di questa banca dati consiste nel rendere uniformi a livello nazionale i valori dei parametri caratteristici di tali sostanze, necessari per l'applicazione della procedura di analisi di rischio. Questo strumento ha, quindi, permesso di superare il problema legato alla mancata uniformità delle banche dati implementate nei software comunemente utilizzati a livello nazionale, che spesso contengono valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici molto diversi tra di loro. Inoltre, la sua precedente versione conteneva delle incongruenze relative alla classificazione di cancerogenicità delle sostanze che, con la presente edizione, si ritengono superate.
VAI AL SITO INAIL PER L'ARTICOLO:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-1225589329.jsp
E A QUELLO DELL'ISS PER LA BANCA DATI COMPLETA:
http://www.iss.it/iasa/?lang=1&tipo=40

mercoledì 19 dicembre 2012

“ASPI” , “MINI-ASPI 2012” e “MINI-ASPI” : LE ULTERIORI ISTRUZIONI DELL'INPS SULLA NUOVA “DISOCCUPAZIONE”

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012":


L'INPS ritiene che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2020830%20del%2018-12-2012.htm
L'INPS fornisce le istruzioni circa le nuove discipline, previste dall'articolo 2 della Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), conosciute come: Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.htm

lunedì 17 dicembre 2012

ADDIO "Disoccupazione"! DALL'1.1.2013 ARRIVA L' "ASPI" (Assicurazione Sociale per l'Impiego)

L’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire un’indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’ASpI – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonchè per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
Clicca qui sotto e leggi la Circolare INPS per capire come funziona:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm

lunedì 10 dicembre 2012

ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA' : CGIL, NON CE PROVA'!

  • la CGIL e la FIOM hanno storicamente dimostrato che quando gli si presenta l'occasione fanno in modo di escludere dalle trattative sigle non gradite. Proprio quello che ora succede, ai loro danni , alla FIAT e nella Meccanica
  • oggi CGIL e FIOM non possono dirsi contro l'introduzione nei CCNL della sanità integrativa privata quando, storicamente, sono i maggiori fautori dei fondi pensione integrativi privati (i cui rendimenti e le modalità con cui sono gestiti – e da chi -sono ben conosciuti da tutti)
  • il padre dell'accordo sulla produttività è quello del 28.6.2011 di cui oggi CGIL e FIOM invocano il rispetto da parte di Federmeccanica
  • Ma perchè non ricordano che proprio in base ad esso è vero che il CCNL può essere “adattato” alle esigenze aziendali dal contratto aziendale ma solo se i lavoratori approvano con il 50% più uno delle RSU. Solo che c'è un piccolo trucco: il 33% dei seggi delle RSU deve andare, in maniera fissa, alle sigle firmatarie del CCNL. Solo il restante 67% è contendibile col voto. Ed è chiaro che partendo da quella base è molto più facile arrivare alla maggioranza minima per decidere, senza poter tornare indietro, del contratto aziendale che modifica quello nazionale. Quella del referendum quindi è una ipotesi meramente di scuola
  • La rappresentatività sindacale sarà accertata e certificata azienda per azienda dalle stesse aziende, che dovranno comunicare il dato all'INPS, contando quante deleghe ha ciascuna sigla.Ma ciò presta il fianco ad abusi, perchè, come già è successo, basta che l'azienda non accetti di effettuare trattenute relative a sindacati non firmatari del CCNL, cioè scomodi. Tuttora vi sono contenziosi giudiziari in corso.
  • Addirittura, nel privato il calcolo della soglia di rappresentatività del 5% sarebbe differente dal pubblico (media dei voti e delle deleghe). Nel privato la soglia sarà del 5% ma del totale dei lavoratori della categoria cui si applica quel CCNL. Di fatto escluderebbe sigle deboli a livello nazionale ma forti nella singola azienda che, tuttavia, sarebbero delegittimate a trattare.
Quindi un accordo ritagliato, nel privato, su misura per CGIL, CISL, UIL. Un autentico “porcellum” sindacale.
Come AGL ribadiamo la nostra richiesta, oltre alla generalizzazione dell'art. 18 nella precedente versione anche ai lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, di riformare l'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori in modo che sia garantita la piena libertà e agibilità sindacale da parte di tutte le sigle in tutte le aziende italiane, indipendentemente dalla firma di CCNL o accordi territoriali o aziendali. Oltretutto abolendo i limiti dimensionali aziendali limitanti l'esercizio di ogni diritto. Diritti uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura e dimensione del datore di lavoro.E, quando vi sarà tempo, prendere atto della sostanziale inapplicabilità, dell'attuale art. 39, ultimo comma, della Costituzione, retaggio del regime corporativo.